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Roma,
10 novembre 2017
Circolare n. 194/2017
Oggetto: Lavoro – Smart working –
Obblighi assicurativi a carico dei datori di lavoro – Circolare INAIL n.48 del
2.11.2017.
L’INAIL ha fornito indicazioni sulla copertura assicurativa
che l’azienda deve garantire al lavoratore in caso di ricorso, previo accordo
individuale con lo stesso, allo smart working (o lavoro agile) introdotto dalla legge
n.81/2017 quale modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e
al luogo di lavoro che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è
eseguita senza una postazione fissa.
In particolare l’INAIL ha precisato che:
·
nulla
cambia agli effetti del premio per l’assicurazione contro gli infortuni che
continuerà ad essere del medesimo importo tanto se la stessa prestazione sarà
svolta in azienda quanto in modalità agile;
·
il lavoratore agile è tutelato non solo per gli infortuni
collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli
connessi alle attività prodromiche e/o
accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo
profilo professionale; a tal fine l’INAIL sottolinea l’opportunità che
nell’accordo tra le parti per la disciplina del lavoro agile siano inserite
indicazioni utili ad individuare concretamente i rischi lavorativi a cui il
lavoratore è esposto;
·
il
lavoratore mobile è tutelato anche per gli infortuni in itinere, cioè per
quelli verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione
al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa; affinché
scatti la copertura occorre però che la scelta di tale luogo sia dettata da
esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le
esigenze di vita con quelle lavorative ed in ogni caso risponda a criteri di
ragionevolezza;
·
sul
sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) è disponibile un apposito
modello per consentire ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo di
comunicare l’avvenuta sottoscrizione con il lavoratore dell’accordo sul lavoro
agile.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 108/2017
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Codirettore |
Allegato uno |
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M/n |
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Direzione generale
Direzione centrale rapporto
assicurativo
Direzione centrale prevenzione
Circolare
n.
48 del 2 novembre 2017
Indirizzi omessi
Oggetto
Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli
18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative.
Quadro
normativo
Ø Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985: “Regolamentazione della ’gestione per conto dello Stato’ della assicurazione contro gli infortuni
dei dipendenti statali attuata dall'Inail”.
Ø Circolare Inail 1° aprile 1987, n. 20: “Decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro
gli
infortuni dei dipendenti statali attuata
dall'Inail”.
Ø Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali".
Ø Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto
al lavoro dei disabili”.
Ø Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie
professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre
attività, e relative modalità di applicazione”.
Ø Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Testo Unico sulla sicurezza e salute
sul lavoro” e successive modificazioni.
Ø Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti
di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni,
a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”, articolo 51.
Ø Legge 22 maggio 2017, n. 81: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato”, articoli
18.
Ø Circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera
per
il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno
2017.”
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno
2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato, entrata
in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale,
ossia il 14 giugno 2017.
Si forniscono sul tema le prime indicazioni, sentiti in proposito i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le nuove norme promuovono il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro.
In particolare, l’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce
il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi
e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile
utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero
e settimanale, derivanti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
Secondo l’articolo 18, comma 3, della succitata legge, le disposizioni in tema di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse
disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. Agli adempimenti in materia
di lavoro agile, secondo
la previsione dell’articolo 18,
comma 5, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si provvede senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con
le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce
i contenuti essenziali dell’accordo individuale, stipulato per iscritto, relativo alla modalità di lavoro agile,
ovvero:
-
disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo a come è esercitato il
potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
-
durata (l’accordo può essere stipulato a tempo determinato
o indeterminato);
-
preavviso in caso di recesso (per gli accordi a tempo indeterminato il recesso è attivabile
con un preavviso di almeno 30 giorni, mentre, nel caso dei lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine
di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta
giorni);
-
tempi di riposo
del lavoratore e misure
tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione
del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
In merito
alle modalità per l’esercizio del potere di controllo e disciplinare del datore
di lavoro, l’articolo 21 della legge 22 maggio 2017, n. 81 prevede che:
“1.
L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del
potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore
all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo
4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2.
L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione
della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari.”
Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria
La disciplina introdotta dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 individua nel lavoro
agile una modalità flessibile di lavoro
subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita
senza una postazione fissa, che comunque
comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le
malattie professionali.
Infatti, lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini
della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
In relazione allo specifico rischio della prestazione lavorativa, il corretto riferimento tariffario va ricercato nella previsione contenuta
nell’art. 4 delle modalità
per l’applicazione delle tariffe, secondo cui, agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.[1]
Ne consegue che l’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al corretto riferimento classificativo da adottare.
Coerentemente con la previsione della norma, alla stregua della quale la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa[2], la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene
ricondotta la medesima lavorazione
svolta in azienda.
D’altro canto, sia per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori di tale ambito,
gli strumenti tecnologici sono sempre forniti
dal datore di lavoro tenuto a garantirne anche il buon funzionamento e, quindi,
a parità di rischio deve necessariamente corrispondere una identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori “agili” rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo,
ivi
compresa l’adozione delle norme di sicurezza sul lavoro.
Retribuzione
imponibile
Le nuove disposizioni in materia stabiliscono il principio della parità di trattamento riconosciuto ai lavoratori “agili” operanti in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa,[3]
rispetto a quello vigente per i lavoratori che
svolgono le medesime mansioni esclusivamente
all’interno dell’azienda.
Infatti, a norma dell’articolo 20, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il lavoratore che svolge
la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto
ad un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello
complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,[4]
nei confronti dei lavoratori che svolgono
le medesime mansioni
esclusivamente all'interno dell'azienda.
Pertanto, nulla cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo che, per gli addetti
al lavoro agile continua
a essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito
di lavoro dipendente di cui al combinato disposto dell’articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che deve essere uguagliato agli importi giornalieri non inferiori
a quelli stabiliti
dalla legge, in tutti i casi in cui risulti
a essi inferiore.[5]
Tutela assicurativa
L’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo aver esteso
espressamente la tutela assicurativa Inail al lavoratore “agile” (comma 2)[6]
prevede, al comma 3, che il lavoratore ha
diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro occorsi
durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, … quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa
o dalla necessità
del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle
lavorative e risponda
a criteri di ragionevolezza.
Se ne deduce che l’art. 23 circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro
all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere, che viene riconosciuto, come si è visto, solo
quando la scelta del luogo
della prestazione è dettata da esigenze connesse alla
prestazione stessa o dalla
necessità del lavoratore di conciliare le esigenze
di vita
con quelle lavorative e risponda
a criteri di ragionevolezza (comma 3).
In tale ambito, i lavoratori “agili” devono essere assicurati all'Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste
dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, fra le quali rientra
anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio,
mezzi telematici, computer, videoterminali).
Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti
lavoratori sono assicurati, applicando i criteri
di carattere generale
validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo.
Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi
mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Gli infortuni occorsi durante
il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati
quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze
legate alla prestazione stessa
o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda
a criteri di ragionevolezza.7[7]
Il lavoratore “agile” è tutelato
non solo per gli
infortuni collegati al rischio
proprio della sua attività
lavorativa, ma anche per quelli connessi
alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo
professionale.
In tale quadro, l’accordo di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido
riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.
La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo in ordine ai predetti elementi, nonché in generale a quanto
previsto dal citato articolo
19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 comporta
che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici
accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa,
sebbene svolta all’esterno
dei locali aziendali.
Tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori
All’articolo 22, comma 1, la norma in argomento prevede che a garanzia
della salute e sicurezza
del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore
di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza
almeno annuale, un’informativa scritta
nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi
alla particolare modalità di esecuzione
della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto
utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti
di sicurezza con un’adeguata manutenzione.
Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto, ai sensi
del comma 2 del suindicato articolo 22, a cooperare
all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro,
al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione
della prestazione all’esterno dei
locali aziendali.
Istruzioni operative
I datori di lavoro (privati
o pubblici non statali)
non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale
dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano
una variazione del rischio.
Laddove, viceversa, i suindicati datori di lavoro
non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Istituto, devono produrre apposita denuncia di esercizio,[8]
tramite i servizi
on line disponibili sul portale
dell’Istituto, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità
agile.
Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile forma oggetto di comunicazione ai sensi
di quanto previsto
dall’articolo 23, comma 1 della norma in argomento.
A tal fine, a partire
dal 15 novembre
2017 sul sito del Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali (www.lavoro.gov.it) sarà disponibile un apposito
modello per consentire ai datori di lavoro pubblici
e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo
per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
di lavoro agile.
Le informazioni contenute
nel modello saranno trasmesse
all’Istituto nell’ambito dell’accordo di cooperazione applicativa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali concernente
il
trasferimento dei dati contenuti nelle
predette comunicazioni.
Ciò al fine di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione di tale modalità lavorativa e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale
aggiornamento dei rischi assicurati.
Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni statali addetti al lavoro
agile che rientrano
nelle previsioni normative degli articoli 1 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la tutela obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali è attuata
con la speciale
modalità prevista dall’articolo 127 del succitato decreto e regolamentata dal decreto del Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro
della sanità 10 ottobre 1985.
Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
[1] Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre
2000.
[2] Articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio
2017, n. 81.
[3] Articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio
2017, n. 81.
[4] Salvo diversa previsione, ai fini del presente
decreto, per contratti
collettivi si intendono
i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali
aziendali ovvero dalla
rappresentanza sindacale
unitaria.
[5] Circolare 18 aprile 2017, n. 17, n. 1 retribuzione effettiva – minimale
giornaliero per la generalità dei lavoratori.
[6] Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi
connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
[7] Articolo 23 3° comma,
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
[8] Articolo
12, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.